Covid-19, quando tutelare i diritti del cittadino

Fermo - Studia Iuris: “Attenzione alle promesse di facili azioni legali”.

Lo stress subito dal Sistema Sanitario Nazionale, durante l’emergenza Covid-19, può far comprendere come, al culmine della pandemia, si siano succeduti attestati di stima nei confronti del personale medico ma anche minacce di denunce, querele, class action risarcitorie con costituzione di appositi comitati, a cui si sono opposte richieste di generali scudi penali o almeno risarcitori da parte degli operatori sanitari.

“Riteniamo – afferma l’avvocato Luca Corridoni dello Studio Legale “Studia Iuris” di Fermo – che lo schierarsi per l’una o l’altra posizione non abbia giovato al clima generale del Paese e nemmeno alla soluzione di eventuali, reali problemi”.

Il Covid-19 ha posto, soprattutto nella fase iniziale della diffusione, un problema di diagnosi differenziale rispetto alle influenze stagionali “normali”: con il trascorrere delle settimane si è evidenziato che solo con il tampone può farsi diagnosi certa e la decisione in merito alla procedura di “tamponamento” della popolazione è stata funzione più o meno positiva dell’assetto normativo ed organizzativo del sistema sanitario in cui principi, risorse ed organizzazione hanno evidentemente faticato a trovare una sintesi efficace.

“Se passiamo dalla diagnosi alla cura – sottolineano gli avvocati Igor Giostra e Cesare Ferroni – esperti “Studia Iuris” di responsabilità professionale medica - la complessità non diminuisce e si può ragionevolmente ritenere che il trattamento di un paziente affetto da Covid-19 potrà essere qualificata come prestazione professionale che “implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà" e che di conseguenza, ai sensi dell’art. 2236 del vigente Codice Civile, a prescindere da qualsiasi nuovo “scudo”, salvo i casi di dolo o di colpa grave, libera l’operatore sanitario dall’obbligo risarcitorio per la propria accertata imperizia, pur se resta la responsabilità civile dell’operatore anche per colpa lieve in caso di accertata negligenza o imprudenza”.

Nel diffidare, dunque, da promesse di facili iniziative legali contro gli operatori sanitari, ciò non vuol dire che, se il decesso è avvenuto per conclamate carenze di cura della malattia o di organizzazione del contrasto alla diffusione del virus, ci siano ostacoli per poter tutelare i propri diritti nei confronti delle strutture medico sanitarie preposte.

“Nel caso in cui si dovesse stabilire che i provvedimenti adottati nell'emergenza dal Governo o dalle Regioni abbiano inciso causalmente nell'adozione di tutele per il cittadino – conclude l’avvocato Luca Corridoni – l'ente andrà ritenuto corresponsabile e quindi onerato del risarcimento del danno nei limiti della causalità giuridica. La responsabilità omissiva potrà altresì essere presa in considerazione anche nell'ipotesi in cui, con un giudizio ex ante, si dovesse ritenere la sussistenza di una negligente, imperita o imprudente strategia preventiva in ambito ospedaliero o, ad esempio, nelle residenze sanitarie assistite”.

Ovviamente, valutazioni di questo tipo potranno essere compiute solo facendo interagire degli avvocati dotati di esperienza nel settore specifico con specialisti quali medici legali, virologi, epidemiologi, anestesisti, rianimatori e pneumologi.

Sono dunque necessari, in un settore e in un momento storico così delicati, equilibrio e prudenza per le istituzioni, gli avvocati e la Magistratura che avrà il compito delicato di valutare e sanzionare, ove necessario, non solo le scelte errate delle istituzioni e delle strutture ospedaliere e sanitarie che hanno provocato danni ingiusti ai cittadini ma anche certi atteggiamenti talvolta eccessivamente attendisti, al limite dell’ostruzionismo, assunti dagli apparati di difesa delle aziende sanitare pubbliche o private.
 

di Roberto Valeri

12/06/2020

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